1.Oggetto del contratto
I sistemi informatici di cui dispone il cliente ed indicati in premessa sono meglio descritti sotto il profilo tecnico, funzionale e operativo in separato accordo di fornitura , cui si rinvia.
Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente, che accetta, il servizio di assistenza informatica descritto al successivo art. 2 e relativo ai software indicati in premessa, che sono concessi in uso al Cliente in base a separati pattuizioni di licenza.
2. Descrizione del servizio
Il servizio di assistenza e sviluppo oggetto del presente contratto comprende:
-
La
personalizzazione in funzione delle linee guida richiamate precedentemente
- la
disponibilità di un servizio di assistenza fornito in caso di errori e/o
malfunzionamenti dei Software, volto alla manutenzione ed alla risoluzione di
eventuali bugs (c.d. manutenzione correttiva) relativi ai moduli ed alle
personalizzazioni sviluppate;
-
eventuali
aggiornamenti dei Software predisposti, in seguito di modifiche legislative,
regolamentari o amministrative e/o il rilascio gratuito di aggiornamenti del
software di base nell’ipotesi di eventuali disfunzioni (c.d. manutenzione
migliorativa);
-
La gestione
della piattaforma Odoo Sh (hosting) incluso il restore da backup del software
(a richiesta del Cliente)
3. Condizioni di fornitura e tempi d’intervento
I servizi di assistenza oggetto del presente contratto saranno forniti mediante il servizio clienti reso disponibile e attivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, oppure mediante mail (assistenza@dcsystem.it) o tramite la piattaforma di ticket https://ticket.dceng.it, accessibile 24/24h.
Il Fornitore utilizza la piattaforma tecnologica Odoo.sh adeguata alle necessità del cliente, in termini di spazio, velocità e ridondanza; nell’ipotesi di fermo o di blocco software per qualsivoglia motivo, la DC si impegna a risolvere il problema nel più breve tempo possibile, fornendo se necessarie soluzioni alternative e comunque concordate con il Cliente, con l’obiettivo di arrecare minor disagio.
4. Garanzie e responsabilità
4.1 La software house si impegna a fornire servizi di assistenza eseguiti a regola d’arte, in conformità allo standard di diligenza proprio del settore, e ad avvalersi di personale qualificato. È comunque esclusa qualsiasi garanzia di qualità, di idoneità ad uno specifico scopo e di conformità a specifiche esigenze tecniche, commerciali, industriali, non prospettate dal Cliente al momento della stipula del contratto.
4.2 Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la società Fornitrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi, dovuto da un utilizzo del software improprio e/o comunque differente rispetto a quanto convenuto in sede di formazione
4.3 Durante la fase di personalizzazione e comunque nel corso dello svolgimento del contratto, il fornitore direttamente o mediante job automatici schedulati, potrebbe dover accedere, per esigenze tecniche, a dati situati su server o piattaforme del Committente. Il Committente, sotto la propria esclusiva responsabilità anche in relazione all’applicazione del GDPR, fornisce credenziali ad hoc, autorizza e controlla gli accessi che vengono effettuati dal Fornitore, anche automaticamente, in funzione dello specifico dato da prelevare ed in funzione del corretto funzionamento del software.
5. Esclusione del servizio di assistenza e manutenzione
Il servizio di assistenza informatica oggetto del presente contratto non comprende la correzione di errori o malfunzionamenti dovuti a dolo o colpa grave del Cliente o del suo personale; a cause di forza maggiore; a interventi tecnici realizzati da personale non autorizzato.
6. Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di:
- mancato pagamento dei corrispettivi al fornitore decorsi 90 giorni dalle scadenze concordate;
- violazione degli obblighi di riservatezza pattuiti;
- cessione totale o parziale del contratto;
- assoggettamento del cliente a procedure concorsuali.
7. Obblighi di riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle accessibili nelle apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dei dati, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei servizi di assistenza, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di minimizzazione, finalità e proporzionalità del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR 679/2016 (General Data Protection Regulation). L’obbligo riguarda altresì applicazioni, metodi ed esperienze tecniche che il fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Consenso al trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto.